Consumo di droghe, la depenalizzazione italiana a geometria variabile

In Italia viviamo da decenni un paradosso per quanto riguarda il trattamento del consumo di droghe: l’uso personale, ormai interamente normalizzato, è un illecito amministrativo, depenalizzato in teoria ma senza che allo stesso sia riconosciuta la giusta valenza socio-sanitaria, perciò confinato al territorio repressivo. Nell’eterno conflitto tra il punire e il consentire, si determina un vuoto che produce numerosi danni alle persone. Solo una più seria e coraggiosa decriminalizzazione potrebbe evitarli, come già avviene in altri Paesi.

L’Italia e il consumo di droghe: normalizzare senza decriminalizzare
Secondo quanto stabilito dall’art.75 del Dpr  309/90, nel nostro Paese, chi viene segnalato per possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale è convocato per un colloquio con il Prefetto o con un suo delegato (di solito un assistente sociale del Nucleo Operativo Tossicodipendenze/NOT). La norma attribuisce alla massima autorità provinciale di pubblica sicurezza e rappresentante territoriale del Ministero dell’Interno un compito di controllo, prevenzione e contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope per uso personale, supportandone la mission sociale sulla scorta dell’attesa visione d’insieme e della conoscenza del territorio di competenza.

È tra le prerogative richieste, dunque, anche “la capacità adattarsi duttilmente e strategicamente alle esigenze e ai bisogni della cittadinanza e del c.d. diritto vivente”.

Nel colloquio, analizzando le peculiarità del singolo caso, vengono date informazioni sul procedimento in corso, sulle conseguenze legali a cui va incontro la persona che fa uso di sostanze e sulle possibili sanzioni, nonché, eventualmente, viene formulato l’invito a sottoporsi ad un programma di trattamento terapeutico e socio-riabilitativo presso il Servizio per le Dipendenze (SER.D.) del luogo di residenza, al quale devono essere comunicate tutte le segnalazioni.

Nonostante non sussista l’obbligo di svolgere un programma, la partecipazione allo stesso può avere effetti positivi (o negativi) circa l’applicazione, la durata e l’eventuale revoca delle sanzioni inflitte – generalmente sospensione o del divieto di conseguire documenti per la guida (patenti o patentini), documenti per l’espatrio (carta di identità e passaporto), porto d’armi – che presentano una durata da un minimo di un mese a un massimo di un anno (tre anni per la patente di guida).

Le segnalazioni ex art. 75, vengono comunicate, poi, alla Motorizzazione che, anche a distanza di anni, può richiedere visite mediche od esami specifici per il rilascio del certificato di idoneità psico-fisica alla guida. Inoltre, in casi particolari, anche il Questore può adottare misure di sicurezza per la durata massima di due anni.

Avendo il procedimento innanzi al Prefetto valenza amministrativa e non penale, la segnalazione viene cancellata – con il tempo – dagli archivi della Prefettura, non risulta dal certificato del casellario penale – al contrario della fattispecie prevista dall’art.73 (spaccio) -, rimane nella banca dati delle Forze di Polizia.

È possibile e frequente che, sostenuto il colloquio presso il NOT, la prima segnalazione si concluda esclusivamente con un’ammonizione da parte del Prefetto.

Le violazioni pervenute ai Nuclei Operativi Tossicodipendenze (NOT) delle Prefetture nel corso dell’anno 2022 sono state 32.588, riferite a 30.718 persone, il 38% delle quali riguardanti persone residenti delle regioni meridionali e insulari, il 34% e il 28% in quelle rispettivamente settentrionali e centrali.

Dei 18.804 colloqui svolti nel corso dell’anno 2022 da assistenti sociali dei NOT delle Prefetture-UTG di residenza, secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno, il 64% si è concluso con l’invito formale da parte del Prefetto a non fare più uso di sostanze stupefacenti in quanto riferito ai casi di particolare tenuità e limitatamente alla prima segnalazione, mentre al 35% sono state emesse sanzioni amministrative (come sospensione/divieto di conseguire la patente di guida, il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la carta di identità ai fini dell’espatrio, il passaporto, il porto d’armi, il permesso di soggiorno per motivi turistici se cittadino extracomunitario), di durata variabile in base alla sostanza segnalata e/o alla presenza di precedenti segnalazioni. “Per il restante 1% si è proceduto con l’invito a sostenere un programma terapeutico socio-riabilitativo presso servizi pubblici (Servizi per le dipendenze – Ser.D. o privati accreditati” (Relazione Annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze 2023, pag. 459).

Con quali competenze e secondo quali criteri?

“Il momento centrale del procedimento amministrativo, che consiste nel colloquio con la persona segnalata, svolto da funzionari iscritti al Ruolo Professionale ai sensi del DPR n.137/2012 e provvisti dei requisiti e dei titoli di studio previsti per il profilo, rappresenta uno strumento significativo in quanto idoneo ad avviare percorsi di responsabilizzazione e crescita personale, per rafforzare una motivazione al cambiamento nella persona segnalata, spesso di giovane età, e per veicolare un’adeguata informazione sul rischio dell’utilizzo di sostanze stupefacenti sulle conseguenze di carattere sia sanitario sia giuridico” (ibidem, pag.445).

L’esiguo 1% di inviti a sostenere un programma terapeutico relativo al 2022 pesa come un macigno – ormai da qualche anno –, considerato anche il limitato effetto di deterrenza rispetto al reiterarsi dell’uso, esercitato dalle sanzioni amministrative comminate dallo stesso Prefetto.

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